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Lunedì 16 Agosto 2021
Caso Lipobay: il ministero della sanità accusa la Bayer

Il 16 agosto 2001 il ministero della Sanità tedesco critica aspramente la Bayer, accusandola apertamente di aver fornito con grande ritardo alle autorità le nuove informazioni e i particolari sui pericolosi effetti collaterali del Lipobay/Baycol. Secondo le autorità sanitarie tedesche già dal 15 giugno la Bayer sarebbe in possesso di uno studio nel quale il Lipobay/Baycol è definito un prodotto più a rischio rispetto ad altri farmaci anticolesterolo equivalenti. La Bayer respinge le accuse sostenendo che l'istituto federale per i farmaci era in possesso fin dal 15 aprile di tutti i dati contenuti nello studio citato. In Italia, il 10 maggio 2021 la Corte di Cassazione italiana condanna la Bayer a risarcire i danni alla salute provocati dal suo farmaco anticolesterolo Lipobay a un medico veneziano che nel 1999 aveva iniziato ad assumere il prodotto per poi sviluppare seri problemi ai muscoli e alla respirazione, con conseguenti ricoveri. Non è nota la cifra del risarcimento. Gli 'ermellini' escludono che il bugiardino fosse sufficientemente chiaro a informare dei rischi correlati all'assunzione del farmaco definito "dannoso e difettoso".  Gli 'ermellini' rilevano inoltre che il ritiro del farmaco dal commercio, "pur se volontario, depone invero per la violazione del principio di precauzione anteriormente all'immissione in commercio". Quindi anche quando Big Pharma corre ai ripari, il 'ravvedimento' è una 'attenuante'' . Sempre per quanto riguarda il bugiardino, la Cassazione scrive il suo 'decalogo' e avverte che il foglietto illustrativo dei farmaci non deve sostanziarsi "in una mera avvertenza generica circa la non sicurezza del prodotto". E' invece "necessaria" una "avvertenza idonea a consentire al consumatore di acquisire non già una generica consapevolezza in ordine al possibile verificarsi dell'indicato pericolo in conseguenza dell'utilizzazione del prodotto bensì effettuare una corretta valutazione (in considerazione delle peculiari condizioni personali, della particolarità e gravità della patologia nonché del tipo di rimedi esistenti) dei rischi e dei benefici al riguardo, nonché di adottare tutte le necessarie precauzioni volte ad evitare l'insorgenza del danno, e pertanto di volontariamente e consapevolmente esporsi al rischio". Il consumatore sarà chiamato a rispondere di concorso di colpa nel caso "di sottovalutazione o abuso del farmaco".

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